Sanità e Territorio

Guerra in Ucraina: medici e professionisti sanitari ucraini potranno esercitare anche in Italia

23 Marzo 2022

I medici e i professionisti sanitari ucraini, che arrivano in Italia d’ora in avanti, potranno esercitare la professione ed essere reclutati nelle strutture del nostro Paese. Lo stabilisce il decreto legge del governo Draghi “Misure urgenti” per l’Ucraina che, all’articolo 34, prevede che dall’entrata in vigore del provvedimento, pubblicato in Gazzetta ufficiale ieri 21 marzo, e fino al 4 marzo del 2023 gli operatori potranno usufruire di una deroga al riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie.

In particolare sarà “consentito l’esercizio temporaneo delle qualifiche professionali sanitarie e della qualifica di operatore socio-sanitario”, si legge nel decreto, “ai professionisti cittadini ucraini residenti in Ucraina prima del 24 febbraio 2022 che intendono esercitare nel territorio nazionale, presso strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche o private, una professione sanitaria o la professione di operatore socio-sanitario in base a una qualifica professionale conseguita all’estero regolata da specifiche direttive dell’Unione Europea”.

L’articolo 34 “Deroga alla disciplina del riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie per medici ucraini” recita quanto segue:

In deroga al regolamento del decreto del 1999, n. 394, e alle disposizioni del decreto del 2007, è consentito l’esercizio temporaneo delle qualifiche professionali sanitarie e della qualifica di operatore socio-sanitario”. Le strutture sanitarie interessate possono procedere al reclutamento temporaneo di tali professionisti, muniti del Passaporto europeo delle qualifiche per i rifugiati, con contratti a tempo determinato o con incarichi libero professionali, anche di collaborazione coordinata e continuativa, in deroga all’articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Ancora, le strutture sanitarie, si precisa nel decreto, “forniscono alle regioni e alle province autonome, nonché ai relativi Ordini professionali, i nominativi dei professionisti sanitari reclutati ai sensi del presente articolo”.