Diritti e Doveri

La registrazione delle conversazioni da parte dei pazienti
di SILVIA FONTANIVE

Di Silvia Fontanive, Avvocato iscritta all’Ordine di Pisa – Studio legale Lexinmed

Sempre più spesso il personale sanitario impegnato in una conversazione con il paziente o con i suoi congiunti, si rende conto di essere registrato.  Talvolta, con maldestri tentativi finalizzati a celare l’apparecchio. In altri casi, in maniera plateale. Tutto questo causa disagio al professionista che si sente controllato nello svolgimento del proprio lavoro e che si domanda, con preoccupazione, se, come e quando quelle registrazioni verranno utilizzate.

Vediamo insieme com’è opportuno comportarsi in queste situazioni.

Ci si chiede anzitutto se paziente possa registrare la conversazione avuta col personale sanitario.

Ricordiamo che è consentito registrare la conversazione alla quale si prende parte, anche senza avvertire il proprio interlocutore.

Si ha dunque un tratto distintivo rispetto alla intercettazione: la registrazione, nel caso che stiamo trattando, viene effettuata dal soggetto che partecipa al dialogo con il sanitario. Anche se resta in silenzio o se si limita ad annuire, può registrare quanto viene detto. L’intercettazione, invece, permette ad un soggetto terzo, non presente, di captare la conversazione: in questo caso si agisce di nascosto.

Consideriamo inoltre che l’intercettazione può essere disposta unicamente in presenza dei requisiti previsti dal nostro ordinamento e che deve essere autorizzata dal Giudice per le Indagini Preliminari, su richiesta del Pubblico Ministero.

La registrazione è riproducibile in giudizio?

In ambito penale la registrazione è considerata alla stregua di una prova documentale e quindi è liberamente producibile nel corso del procedimento.

Il colloquio registrato può essere acquisito secondo quanto previsto dall’art. 234 del codice di procedura penale, al comma 1, che qualifica il “documento” come tutto ciò che rappresenti fatti, persone o cose mediante la fotografia, la cinematografia, la fonografia o qualsiasi altro mezzo. Dunque, il supporto contenente la registrazione è da considerare alla stregua della documentazione fonografica del dialogo tra sanitario e paziente, idoneo ad integrare la prova che si intende introdurre in giudizio.

La registrazione può essere consegnata anche al Pubblico Ministero durante la fase delle indagini.

Per quanto riguarda il procedimento civile, occorre richiamare la disciplina dell’articolo 2712 codice civile secondo la quale “le riproduzioni fotografiche, informatiche o cinematografiche e, in genere, ogni altra rappresentazione meccanica di fatti o di cose formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesime”.

La registrazione audio è dunque una prova documentale prevista e disciplinata dal codice che può essere acquisita al processo mediante la produzione ad opera della parte interessata. Quest’ultima chiederà al Giudice di nominare un consulente tecnico ai fini della trascrizione della registrazione, in modo da tutelarsi da eventuali eccezioni in merito alla lesione del diritto di difesa, avanzate dalla controparte.

La parte contro la quale la registrazione viene prodotta, in questo caso il sanitario, potrà disconoscerla in giudizio. Rivolgendosi al proprio legale, potrà mettere in discussione tale documentazione, nel corso della prima udienza o all’interno del primo atto di risposta, successivo alla acquisizione in giudizio della prova. Il disconoscimento, secondo consolidata giurisprudenza, dovrà essere circostanziato, chiaro, esplicito, in modo che si comprenda chiaramente la ragione per la quale si afferma che non c’è corrispondenza tra quanto riportato all’interno della registrazione e quanto realmente accaduto.

Per evitare di essere registrato, il sanitario può appellarsi al rispetto della privacy?

Non è possibile appellarsi alla tutela della propria privacy, poiché è come se il titolare di tale diritto (in questo caso il sanitario), nel momento in cui si interfaccia col paziente, automaticamente vi rinunciasse.

Se si accorge che il paziente sta registrando, il medico cosa può fare?

In questo caso, è consigliabile cercare di comprendere anzitutto il motivo per il quale il paziente ha iniziato a registrare la conversazione. Potrebbe infatti aver bisogno di ascoltarla in un secondo momento, in modo da aver chiaro il proprio stato di salute o la modalità di assunzione dei farmaci. Potrebbe anche avere il desiderio o la necessità di farlo ascoltare ai propri familiari, sempre a fini di cura. Quindi, si potrà chiedere al paziente quale sia il motivo della registrazione, in modo da comprendere le sue ragioni ed eventualmente soddisfarle. Il medico potrà infatti impegnarsi ad utilizzare un linguaggio semplice e facilmente comprensibile, oppure a ripetere i concetti più complicati.

In secondo luogo, si deve ricordare, sempre, che nel momento in cui ci troviamo a parlare con una o più persone, le nostre parole possono essere registrate in modalità audio/video. Quindi, terremo in ogni circostanza un comportamento consono alla situazione nella quale ci troviamo e ci comporteremo con professionalità e correttezza nei confronti del nostro interlocutore, mantenendo un dialogo ispirato a veridicità.