Diritti e Doveri

Consenso informato, spetta darlo al medico. Sì, ma a quale medico?
di GIAN PIERO SBARAGLIA

1 Luglio 2021

Si faccia l’esempio di un paziente che, visitato dal curante, questi ne proponga il ricovero per intervento, facendone apposita richiesta sul normale ricettario con la solita dicitura “Si richiede ricovero per…”.

Il paziente si porta in ospedale con la richiesta del curante e, una volta visitato del medico dell’accettazione, è inviato al reparto di chirurgia dove trova sistemazione. A questo punto il collega di reparto dovrebbe dare per scontato che il paziente giunto fin lì, dopo aver prima colloquiato col suo curante e poi con il medico dell’accettazione, sia stato già informato su quanto andrà a fare nel reparto di chirurgia per risolvere la sua problematica.

Ma sarà avvenuto proprio così?

Sarà stata esaustiva l’informativa sul consenso al paziente, pur essendo questi primi medici con i quali il malato ha il primo impatto “non competenti specifici”, o sarà stata inadeguata o se si vuole, superficiale?

Ed in questo caso la sua incompletezza su chi ricade? Ovvero, se ci dovessero essere delle imprecisioni a monte, prima del ricovero, forse per presupposta e logica “incompetenza” degli altri medici al di fuori del reparto, su chi ricade la colpa?

Credo che in questo caso sarebbe bene coinvolgere i colleghi “Primi Informatori” del paziente nel mettersi in contatto con i colleghi del reparto di accettazione e chiarire la loro posizione riguardo al consenso informato dato al proprio paziente, perché finora in molti contenziosi legali in cui si mette in discussione la “Completezza del Consenso” o  il “Vizio di Consenso” nel non averlo espresso in modo chiaro ed esaustivo, la responsabilità ricade sul medico o sui medici del reparto di degenza.

Questo, a nostro modesto avviso, non è vero, dal momento che in questa precisa circostanza – e non è la sola in ambito ospedaliero! – più medici prima di quelli di reparto avrebbero avuto il dovere di dare l’informativa in tutti i suoi dettagli al paziente che poi, preparato e consapevole, entrerà in reparto dove potrà anche là avere di fatto una più rassicurante informativa.

In questo caso la Giustizia a quale medico della catena addebita l’inosservanza parziale, totale o superficiale dell’obbligo del Consenso Informato?

Finora a pagare sono stati quasi sempre i medici ospedalieri o comunque di struttura!

Altro caso: il paziente viene portato al P.S. perché o traumatizzato o colto da improvviso malore, ma comunque in entrambi i casi sempre cosciente. Il medico del P.S. lo visita, ne accerta la diagnosi con i mezzi a sua disposizione e poi ne dispone il ricovero con diagnosi nel reparto di pertinenza o nello stesso P.O. o in altro più adeguato alla patologia rilevata.

Il paziente così entra in una U.O, ma il consenso su ciò che dovrà fare glielo darà il medico del P.S. o questi demanderà ai colleghi di reparto, pensando che spetti a loro informare il paziente?

Anche in questa circostanza nella realtà accade che se si accende un contenzioso medico-legale, chi ne viene coinvolto per carente informativa è sempre il medico di reparto. Ma c’è di più: il medico di reparto non è solo! Il medico di reparto lavora in équipe e spesso può capitare che il Primario lo comandi ad eseguire un intervento perché improvvisamente impegnato in altre attività istituzionali.

Quindi può accadere che il paziente, edotto su quanto dovrà fare per risolvere il suo problema, non venga messo al corrente magari di particolari cambiamenti tecnico-operativi che il primario fa, ma che il collega ritiene superfluo fare, perché arriva lo stesso al risultato finale identico. Allora? Poniamo allora che si istruisce un contenzioso medico-legale, quali saranno in questo caso i risvolti?

Ne risponderà il Primario o il suo collaboratore?

Terza ipotesi: il paziente entra direttamente nell’U.O. per eseguire un atto medico consigliatogli da un medico di reparto. In questo caso è chiaro che il consenso informato dovrà essere fornito al paziente dallo stesso medico propositore del ricovero per il trattamento medico e completato, laddove ce ne fosse bisogno, dal responsabile della U.O.

Tutto ciò per significare che numerose sono le persone competenti che si dovranno attivare per istruire il paziente bisognoso di un trattamento medico o chirurgico e pare improbabile che il paziente possa non sapere nulla o possa essere parzialmente informato, salvo casi di emergenza, su quanto dovrà fare: a cominciare dal suo medico di base, dal medico dell’accettazione e di P.S., dai medici di reparto, dove per altro il paziente soggiorna abbastanza tempo per informarsi anche da “solo”, o per mezzo dei suoi parenti.

Il Consenso Informato dovrebbe essere “convertito” in un “colloquio libero” con i pazienti e senza valenza legale ritorsiva contro i medici, mentre oggi costituisce invero un’arma in più per tutti coloro che vogliono accendere contenziosi risarcitori – spalleggiati da avvocati compiacenti! – contro i Medici, propositori di un trattamento, di cui magari i pazienti non sono rimasti soddisfatti. 

A cura del Dott. Gian Piero Sbaraglia
MEDICO CHIRURGO
Spec. In Otorinolaringoiatria
Primario Otorinolaringoiatra
C.T.U. del Tribunale Civ. e Pen. di Roma
Direttore Sanitario e Scientifico Centro di Formazione
Misericordia di Roma Centro – ROMA