Diritti e Doveri

CORONAVIRUS: LE NUOVE MISURE DEL GOVERNO

Il vademecum per tutti coloro che si domandano cosa sia cambiato e cosa ancora cambierà.

Ecco le nuove misure, in vigore fino al 31 marzo, giorno in cui scadrà lo stato d’emergenza.
Per far fronte alla quarta ondata del virus e al dilagare di Omicron, il decreto anti-Covid approvato in Consiglio dei ministri pochi giorni fa, ha cambiato le abitudini degli italiani.

Vediamo nello specifico:

VACCINO PER GLI OVER 50

  • obbligo di vaccino per tutti gli over 50 residenti in Italia, italiani e stranieri, a eccezione di coloro che sono esentati per motivi di salute;
  • per chi è guarito dal Covid, l’obbligo scatta a sei mesi dalla data di guarigione;
  • l’obbligo vale fino al 15 giugno;
  • i tempi per la somministrazione della dose booster sono diventati più brevi, rendendo possibile inocularla dopo 4 mesi.

LAVORO

  • I lavoratori pubblici e privati (che hanno compiuto i 50 anni), dal 15 febbraio dovranno esibire sul luogo di lavoro il super green pass, che si ottiene con il vaccino o con la guarigione dal Covid. Chi non lo farà non riceverà lo stipendio ma conserverà il posto di lavoro;
  • l’accesso ai luoghi di lavoro senza certificato che attesti vaccino o guarigione è vietato e chi non rispetta il divieto subirà una sanzione amministrativa tra 600 e 1500 euro.

DIFFERENZA TRA GREEN PASS BASE, RAFFORZATO E BOOSTER

  • Green pass base: è la Certificazione verde COVID-19 per vaccinazione, guarigione, test antigenico rapido o molecolare con risultato negativo;
  • Green pass rafforzato: è la Certificazione verde COVID-19 per vaccinazione o guarigione (non include, quindi, l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare);
  • Green pass booster: è la Certificazione verde COVID-19 rilasciata dopo la somministrazione della dose di richiamo, successiva al completamento del ciclo vaccinale primario.

ATTIVITÀ CONSENTITE per Green pass super, rafforzato e base

  • Green pass super e rafforzato: obbligatorio (insieme alla mascherina Ffp2) per salire su treni, bus, metro e ogni altro mezzo di trasporto pubblico. È obbligatorio anche per mangiare nei locali sia all’aperto che al chiuso, per entrare in alberghi, andare a fiere, sagre, per usufruire di impianti sciistici, in piscina e comunque nell’ambito degli sport di squadra; nei centri culturali, sociali e ricreativi sia all’aperto che al chiuso, nelle feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose, e centri congressi;
  • Green pass base: dal 20 gennaio sarà obbligatorio per accedere ai servizi alla persona, dai barbieri, ai parrucchieri, agli estetisti e dal 1° febbraio anche per accedere ad uffici pubblici, servizi postali, bancari e finanziari, alle attività commerciali, tranne che per quelli legati a esigenze essenziali e primarie della persona.

VALIDITÀ DEL GREEN PASS

Il d.l.n. 221/2021 stabilisce la nuova validità della certificazione verde COVID-19, dal 1° febbraio 2022, sarà di sei mesi a far data dal completamento del ciclo vaccinale.

TAMPONE RAPIDO POSITIVO

Se si risulta positivi a un tampone rapido, bisogna subito contattare il proprio medico curante per avvertirlo e prenotare un tampone molecolare. Fin da subito è necessario restare in quarantena: in caso di positività, le regole sono differenti a seconda che si sia sintomatici o meno e vaccinati o meno.

  • Positivi sintomatici: 10 giorni in isolamento dall’inizio dei sintomi, passati almeno tre giorni dalla fine della sintomatologia, bisogna sottoporsi a un nuovo tampone;
  • positivi non vaccinati: 10 giorni di isolamento e poi sottoporsi a un nuovo tampone per verificare l’eventuale negativizzazione;
  • positivi asintomatici vaccinati con booster: l’isolamento si riduce a 7 giorni, anche in questo caso è necessario sottoporsi a un tampone finale per verificare l’eventuale negativizzazione.

QUARANTENA

Contatti stretti:

  • soggetti non vaccinati, che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario o che lo abbiano completato da meno di 14 giorni: quarantena di 10 giorni dall’ultima esposizione al contatto positivo;
  • soggetti asintomatici che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni, con Green Pass: quarantena di 5 giorni;
  • soggetti asintomatici con dose booster o ciclo primario completato nei 120 giorni precedenti o guariti da SARS-CoV-2 nei 120 giorni precedenti: non si applica la quarantena, è però obbligatorio indossare mascherine FFP2 per 10 giorni dall’ultima esposizione al caso positivo, il periodo di auto-sorveglianza termina dopo 5 giorni;
  • mentre per quanto riguarda tutti gli operatori sanitari: devono eseguire tamponi su base giornaliera fino al quinto giorno dall’ultimo contatto con un soggetto contagiato.

La cessazione della quarantena o dell’auto-sorveglianza, in tutti questi casi, si consegue con l’esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare, effettuato anche presso centri privati, previa trasmissione all’ASL del referto a esito negativo.

Contatti a basso rischio:

  • quando si ha avuto un contatto diretto con un positivo a una distanza inferiore a 2 metri per meno di 15 minuti;
  • quando ci si è trovati in un ambiente chiuso con un positivo per meno di 15 minuti;
  • nel caso di viaggio in treno o di volo in cui era presente un positivo, ad eccezione dei passeggeri seduti entro due posti in qualsiasi direzione rispetto al caso COVID-19, dei compagni di viaggio e del personale addetto alla sezione dell’aereo/treno dove il caso era seduto (che restano classificati contatti ad alto rischio);
  • nel caso di operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un positivo, oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso COVID-19, provvisto di DPI raccomandati.

In tutti questi casi:

  • se si indossava la mascherina (sia essa chirurgica o FFP2) i soggetti venuti a contatto non stretto con un positivo, non necessitano di quarantena ma dovranno mantenere le comuni precauzioni igienico-sanitarie;
  • se non si indossava la mascherina, tali contatti dovranno sottostare a sorveglianza passiva.

ISOLAMENTO

  • Per i contagiati che abbiano ricevuto la dose booster o abbiano completato il ciclo vaccinale da meno di 120 giorni, l’isolamento può essere ridotto da 10 a 7 giorni, purché siano sempre stati asintomatici o risultino asintomatici da almeno 3 giorni, al termine di tale periodo però deve essere eseguito un test molecolare o antigenico dal risultato negativo.

DIFFERENZA TRA QUARANTENA, ISOLAMENTO E SORVEGLIANZA ATTIVIVA

  • La quarantena si attua ad una persona sana (contatto stretto) che è stata esposta ad un caso COVID-19, con l’obiettivo di monitorare i sintomi e assicurare l’identificazione precoce dei casi;
  • l’isolamento consiste nel separare quanto più possibile le persone affette da COVID-19 da quelle sane al fine di prevenire la diffusione dell’infezione, durante il periodo di trasmissibilità;
  • la sorveglianza attiva è una misura durante la quale l’operatore di sanità pubblica provvede a contattare quotidianamente, per avere notizie sulle condizioni di salute, la persona in sorveglianza.

MASCHERINE

Fino al 31 gennaio è obbligatorio indossare le mascherine anche all’aperto.
Quale tipo scegliere? E quali sono le caratteristiche dei diversi dispositivi di protezione individuale?

FFP2

  • non è necessaria all’aperto, a scuola da parte degli studenti, e in alcuni luoghi chiusi, come al ristorante o al supermercato, in tutti questi casi è sufficiente utilizzare la mascherina chirurgica;
  • è invece diventata obbligatoria, con il decreto del 23 dicembre 2021, ciò fino al termine dello stato di emergenza, su tutti i mezzi di trasporto, per accedere a spettacoli aperti al pubblico che si svolgono sia al chiuso che all’aperto; nelle sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, eventi e competizioni sportive che si svolgono al chiuso o all’aperto; obbligatoria anche su funivie, cabinovie e seggiovie quando nell’impianto ci sono le cupole paravento.

FFP2 A SCUOLA

È partita la distribuzione delle mascherine FFP2 nelle scuole.
Queste sono destinate al personale “preposte alle attività scolastiche e didattiche nelle scuole dell’infanzia e nelle scuole di ogni ordine e grado, dove sono presenti bambini e alunni esoneratidall’obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie”.

L’OBBLIGO NON È PREVISTO

  • per bambini sotto i sei anni di età;
  • persone che, per la loro invalidità o patologia, non possono indossare la mascherina;
  • operatori o persone che, per assistere una persona con disabilità, non possono a loro volta indossare la mascherina (per esempio: chi debba interloquire nella LIS con persona non udenti);
  • sia all’aperto che al chiuso: mentre si effettua attività sportiva, mentre si mangia o si beve nei luoghi e negli orari in cui è consentito.

CAPIENZE PER EVENTI E COMPETIZIONI SPORTIVE

Il decreto prevede che le capienze saranno consentite al massimo al 50% per gli impianti all’aperto e al 35% per gli impianti al chiuso.