Diritti e Doveri

Lavoro in equipe e responsabilità del singolo professionista
di SILVIA FONTANIVE

2 Agosto 2022

Di Silvia Fontanive, Avvocato – studio legale Lexinmed.

Lavoro in equipe: un’attività diffusa all’interno delle nostre strutture sanitarie che può celare numerose insidie per i professionisti coinvolti.

Vediamo insieme alcuni casi pratici, i più comuni: che cosa può accadere e come ci si può tutelare dai rischi e dalle conseguenze di una condotta incauta.

Controllo del materiale usato durante l’intervento chirurgico: chi è chiamato al conteggio, ad esempio, delle garze?

Molti rispondono: “Gli infermieri”. È corretto?

La responsabilizzazione dell’infermiere è spesso frutto di una semplice prassi.

Possiamo dire che è il personale medico e in special modo il capo equipe ad effettuare il controllo circa la rimozione, dal corpo del paziente (sito chirurgico), di tutti i materiali usati durante l’intervento. Non ci si può limitare ad effettuare un semplice riscontro del conteggio eseguito dal personale infermieristico. Ricordiamo infatti che tutta l’equipe deve adoperarsi affinchè l’intervento vada a buon fine ed è dunque necessario effettuare un controllo in ausilio agli altri colleghi, in modo da evitare, per svariati motivi, la commissione di un errore che potrebbe avere gravi conseguenze.

È possibile per il singolo medico esprimere il proprio dissenso in merito alle scelte effettuate dai colleghi?

Stiamo parlando di scelte terapeutiche e chirurgiche.

Quando il primario e i colleghi dirigenti medici sono d’accordo nel somministrare una determinata terapia al paziente, tutti se ne assumono la responsabilità. Qualora invece un medico dissenta dalle scelte effettuate dai colleghi, per andare esente da responsabilità, deve segnalare i dubbi che ha a riguardo.

Come?

Segnala al primario, ai colleghi, annota in cartella clinica.

Con riferimento all’intervento chirurgico, invece, come ci si deve comportare?

“…è richiesta anche al secondo aiuto una partecipazione all’intervento chirurgico non da mero spettatore, bensì una presenza consapevole e informata, in modo da poter dare il proprio apporto professionale non solo in relazione alla materiale esecuzione della operazione, ma anche in riferimento al rispetto delle regole di diligenza e prudenza e all’adozione delle particolari precauzioni imposte dalla condizione specifica del paziente che si sta per operare. Suo, quindi, è anche l’obbligo di segnalare in ogni momento, anche senza particolari formalità, il proprio eventuale e motivato dissenso rispetto alle scelte chirurgiche effettuate e alla scelta stessa di procedere all’operazione. Solo così, infatti, egli può esimersi da una eventuale responsabilità solidale con gli altri componenti della equipe.

Così si è pronunciata la Corte di Cassazione, sezione civile, con la sentenza n.2060/2018.

Responsabilità sincronica e diacronica (cura contestuale da parte di più medici, es. in sala operatoria VS cura prestata in più fasi da medici con la stessa specializzazione o con specializzazione diversa, es.: fasi successive all’intervento).

La materia è stata trattata dalla Corte di Cassazione con la sentenza n.19637/2010.

In entrambi i casi si applica il principio di affidamento: ciascun professionista sanitario si concentra sui compiti che gli sono affidati alla luce della specializzazione conseguita. Egli confida nel corretto svolgimento delle mansioni da parte dei singoli Colleghi. Ricordiamo che gli errori rilevabili sulla base della comune conoscenza medica devono essere rinvenuti da ciascun sanitario. Inoltre, il capo equipe ha un dovere di vigilanza anche in fase post-operatoria.

Consulenza da parte di specialista di altro reparto: il professionista è responsabile dello stato di salute successivo del paziente? Se sì, in quali termini?

Spesso accade che il medico che ha in cura il paziente chieda una consulenza al collega di altro reparto. Ebbene, in caso di complicanze, quest’ultimo può considerarsi soggetto responsabile di un eventuale danno patito dal paziente?

Occorre effettuare due distinzioni:

  • A. consulenza in senso stretto, che non richiede necessariamente un contatto con il paziente;
  • B. il consulto viene effettuato nel momento in cui il medico a cui è stata chiesta la consulenza visita il paziente che è ricoverato presso un reparto diverso da quello in cui egli lavora.

Nel caso A, il medico consulente non è chiamato a compiere la scelta ultima e definitiva in merito alle cure da prestare al malato. Dunque, egli può essere ritenuto responsabile nel caso in cui il consulto prestato abbia effettivamente contribuito a formulare una diagnosi erronea.

Nell’ipotesi B subentra l’attività di equipe, secondo la ripartizione delle responsabilità che abbiamo visto sopra. È richiesto che il professionista rilasci la propria consulenza sulla base delle conoscenze specifiche che possiede, nell’ottica di un controllo generalizzato sul paziente per quanto riguarda gli errori non settoriali, comunemente rinvenibili dal sanitario.