Diritti e Doveri

Il Direttore Sanitario
Compiti e responsabilità

La figura del Direttore Sanitario è stata istituita in Italia nel 1938, nel corso dei decenni la figura è rimasta obbligatoria, ma le sue mansioni e il suo ruolo sono cambiati e si sono evoluti.
Nel 1997 è stato distinto dal Direttore Medico di Presidio ospedaliero, dpr n. 484 del 1997 e, nel 2015 con la legge n. 124 ne sono stati rivisti responsabilità e requisiti per la nomina.
Per diventare Direttore Sanitario è necessario aver maturato una lunga e importante esperienza nel settore medico-ospedaliero ed essere in possesso di alcuni requisiti: alcuni di questi sono comuni a tutto il territorio nazionale, mentre altri dipendono dalle specifiche normative regionali.

Al Direttore Sanitario vanno riconosciute plurime attribuzioni, incluse quelle di carattere manageriale e medico-legale. In via preliminare occorre segnalare che i riferimenti normativi in materia sono i seguenti:

  • Codice di Deontologia Medica, art. 54 e art. 69
  • Dpr n.128, del 27 Marzo 1969
  • Legge n.175, del 5 Febbraio 1992
  • Decreto legislativo n. 502, del 30 Dicembre 1992
  • Decreto Legge n. 223, del 4 Luglio 2006
  • Legge n.124, del 7 Agosto 2015
  • Legge n. 124, del 4 Agosto 2017
  • Legge n.3, del 11 Gennaio 2018
  • Legge n.145, del 30 Dicembre 2018
  • Legge n.238, del 23 Dicembre 2021

Per facilità di consultazione le responsabilità vigenti in capo al Direttore Sanitario sono:

  • l’obbligo di essere presente presso la struttura secondo una percentuale oraria, come stabilita dai vari DGR regionali;
  • responsabilità strutturale sotto il profilo igienico sanitario;
  • responsabilità in materi di rifiuti liquidi, solidi e gassosi;
  • definizione e verifica di protocolli di sterilizzazione e sanificazione ambientale;
  • proposte e pareri per l’acquisto di apparecchiature dispositivi medici;
  • responsabilità di denunce e certificazioni;
  • formulazione della carta dei servizi;
  • gestione dei conflitti;
  • promozione di iniziative nel campo della medicina preventiva e riabilitativa, della medicina sociale, e dell’educazione sanitaria;
  • propone iniziative per la preparazione e l’aggiornamento del personale da lui dipendente;
  • responsabilità in materia di privacy;
  • pubblicità sanitaria;
  • gestioni cartelle cliniche;
  • controlli di farmaci e disciplina degli stupefacenti;
  • registro operatorio;
  • promozione/vigilanza sull’applicazione dei consensi informati ai trattamenti sanitari;
  • definizione modalità di gestione in caso di urgenza;
  • promozioni di principi etici garantendo il rispetto del codice deontologico;
  • controllo di qualità;
  • responsabilità nei riguardi dell’organizzazione delle strutture organizzate;
  • stabilisce l’impiego, la destinazione, i turni e i congedi del personale sanitario, tecnico, ausiliario ed esecutivo addetto ai servizi sanitari dell’ospedale cui è preposto in base ai criteri fissati dall’amministrazione;
  • vigila sul personale che da lui dipende anche dal punto di vista disciplinare;
  • propone le sostituzioni temporanee del personale sanitario alla amministrazione;
  • esprime pareri, ai fini sanitari, circa le trasformazioni edilizie;
  • cura la sollecita trasmissione alle autorità competenti delle denunce delle malattie contagiose riscontrate in ospedale e di ogni altra denuncia prescritta dalle disposizioni di legge;
  • presiede e convoca il consiglio dei sanitari;
  • negli enti nei quali non esista il sovraintendente sanitario, assume le attribuzioni e i poteri di quest’ultimo.

Il conferimento dei suindicati poteri comporta l’attribuzione al Direttore Sanitario di una posizione di garanzia giuridicamente rilevante. Il medico che svolge funzioni di direzione sanitaria o responsabile di struttura non può assumere incarichi plurimi, incompatibili con le funzioni di vigilanza attiva e continuativa.
Il Direttore Sanitario è il garante ultimo dell’assistenza sanitaria ai pazienti e del coordinamento del personale sanitario operante nella struttura, affinché tale attività sia sempre improntata a criteri di qualità e di sicurezza.
La posizione del Direttore Sanitario è tale da consentire di configurare una responsabilità colposa per fatto omissivo per mancata o inadeguata organizzazione della casa di cura, qualora il reato non sia ascrivibile esclusivamente al medico e/o ad altri operatori della struttura. Tale colpa di “organizzazione”, da intendersi in senso normativo, è fondata sul rimprovero derivante dall’inottemperanza da parte del Direttore Sanitario di adottare le cautele organizzative e gestionali, necessarie a prevenire la commissione dei reati previsti tra quelli idonei a fondare la responsabilità della casa di cura.
Quanto ai rapporti con l’Ordine professionale, il Direttore Sanitario ha l’onere di comunicare – tempestivamente – all’Ordine di appartenenza il proprio incarico nonché l’eventuale rinuncia. Inoltre il Direttore Sanitario deve essere iscritto ad un Ordine provinciale diverso da quello competente per il luogo nel quale la struttura sanitaria ha la sede operativa. È all’Ordine provinciale territorialmente competente che compete l’eventuale esercizio del potere disciplinare nei confronti del Direttore Sanitario (limitatamente alle funzioni connesse a tale incarico). Quindi esercita il potere disciplinare e la violazione può comportare anche la sanzione della sospensione.
Anche gli altri organi preposti alla sorveglianza delle norme assumono provvedimenti sanzionatori ed è bene qui ricordare, che di recente, il Consiglio di Stato, con sentenza n. 3467 del 2018, ha ritenuto legittima la sospensione da parte dell’Autorità Comunale dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività di una Struttura Sanitaria, a fronte della mancata indicazione del Direttore Sanitario sul materiale pubblicitario dalla stessa diffuso (comma 155 dell’art. 1 della legge n. 124 del 2017).
Tale sentenza è già stata recepita dai Comuni di La Spezia e di Ravenna con sospensione dell’autorizzazione comunale per sei mesi.
Veniamo ora alle questioni economiche. A seguito dell’abolizione del Tariffario, disposta dal Decreto Legge n. 223 del 4 Luglio 2006, il compenso libero professionale del Direttore Sanitario non è codificato per cui vale la regola della libera contrattazione fra le parti, come in ogni ambito libero professionale. In ogni caso resta cogente il principio contenuto nell’art. 54 del Codice di Deontologia Medica, secondo il quale l’onorario deve essere commisurato alla difficoltà e alla complessità dell’opera professionale.
Inoltre, sempre l’art. 54 del Codice ricorda l’obbligo legale e deontologico di avere una idonea copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi connessa all’attività professionale. Se invece il Direttore Sanitario è assunto come dipendente della struttura, allora si applicano i livelli retributivi previsti dai Contratti Nazionali di lavoro dei dipendenti del settore dell’Ospitalità Privata.

A cura dell'Ufficio Legale
Club Medici