Diritti e Doveri

Il consenso rilasciato per le cure dal paziente minorenne
di SILVIA FONTANIVE

3 Novembre 2022

Avvocato Silvia Fontanive – studio legale Lexinmed– www.lexinmed.it

Riprendiamo a trattare un argomento attuale e talvolta spinoso.

L’articolo uscito nel mese di settembre ha illustrato i principi generali applicabili in materia. Adesso scendiamo nel particolare: quali sono gli aspetti da considerare, le insidie che possono celarsi nel curare un soggetto minorenne? Chi è che manifesta il consenso in questi casi? La volontà del malato conta, o decidono per lui i genitori, il tutore, il Giudice?

Vediamolo insieme.

Capacità del minore e confronto con il medico

Il minore che presenti una sufficiente capacità di discernimento può relazionarsi con il medico, al fine di comprendere le condizioni del proprio stato di salute ed il trattamento a cui sarà sottoposto.

Il medico andrà ad annotare in cartella clinica le informazioni fornite al giovane paziente, oltre alla opinione espressa dallo stesso.

Spesso ci si chiede che cosa accada nel caso in cui il minore abbia ripetutamente negato il consenso al trattamento, a fronte invece del consenso prestato dagli esercenti la potestà.

In questi casi il medico sarà chiamato a:

  1. valutare la possibilità di differire il trattamento o, al contrario, confermarne la necessità;
  2. considerare l’opinione del minorenne, alla luce dell’età e del grado di maturità raggiunto;
  3. riconoscere il dissenso del minore come ostativo al trattamento sanitario, qualora tale dissenso sia ragionevole, alla luce dei benefici che tale trattamento potrebbe assicurare e tenendo in considerazione eventuali alternative di cura;
  4. se il paziente versa in situazioni gravi, il medico può curarlo, indipendentemente dalla volontà prestata. Resta sempre possibile coinvolgere la Procura della Repubblica al fine di ottenere un provvedimento urgente rilasciato dal Tribunale per i minorenni.
Casi in cui il consenso genitoriale o del tutore non è richiesto

Il sanitario può procedere al trattamento su richiesta del minorenne nei seguenti casi:

  1. accertamenti e cure a seguito dell’insorgenza di una malattia trasmessa sessualmente;
  2. prescrizioni mediche e somministrazione, all’interno delle strutture sanitarie e dei consultori, dei mezzi necessari per conseguire le finalità liberamente scelte in ordine alla procreazione responsabile. A partire dai 14 anni di età, è possibile eseguire visite, anche ginecologiche, dal momento che si tratta di un intervento riferito alla sfera sessuale e non meramente terapeutico;
  3. interruzione di gravidanza, qualora il Giudice tutelare abbia autorizzato la minorenne a decidere, indipendentemente dal consenso del genitore o del tutore, in presenza di motivi che impediscano o rendano sconsigliabile la loro consultazione, o che portino a procedere contro il loro parere;
  4. accertamenti diagnostici e interventi riabilitativi e terapeutici sul minorenne che faccia uso non terapeutico di sostanze stupefacenti.
Trattamenti sanitari da effettuare in caso di presunte violenze ai danni di minori

Nei casi in cui il minore lamenti di essere stato vittima di violenze fisiche o sessuali, il medico può valutare l’opportunità di non coinvolgere soggetti, come i genitori, qualora si ritenga che possano essere responsabili, o conniventi, con l’autore di tale gesto.

Il medico potrà, in qualità di ausiliario di polizia giudiziaria, effettuare rilievi su parti del corpo del minorenne che non siano nascoste alla vista. Questo, anche senza il consenso dei genitori, del tutore o dell’affidatario.

Potrà anche sottoporre a visita ginecologica la paziente che abbia compiuto 14 anni e che presti il proprio consenso.

Su paziente con età inferiore a 14 anni, il sanitario potrà effettuare una ispezione corporale a seguito dell’emissione di decreto motivato da parte della competente Procura della Repubblica, a seguito della acquisizione di notizia di reato.

È necessario che il medico raccolga e descriva le tracce di reato che eventualmente rileva durante la visita.

Paziente interdetto o sottoposto ad amministrazione di sostegno

Il tutore, nominato nell’interesse di persona interdetta, ricopre il ruolo di rappresentante legale e ha la facoltà di esprimere il consenso in ordine ai trattamenti sanitari in favore del proprio assistito, a meno che ciò non sia espressamente escluso all’interno del provvedimento che lo nomina tutore.

L’amministratore di sostegno è individuato invece a tutela del soggetto che, a causa di infermità o di menomazione fisica o psichica, si trova nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi. I poteri dell’amministratore sono individuati dal Giudice all’atto di nomina e dunque possono ricadere in ambito sanitario solo se esplicitamente indicati all’interno del provvedimento.

La nomina del tutore o dell’amministratore deve essere conservata, in copia, unitamente ai documenti riguardanti il paziente e, qualora sorgano dubbi in ordine alla facoltà di esprimere il consenso nell’interesse dell’assistito, si dovrà verificare quanto disposto dal Giudice, anche rivolgendosi eventualmente ad un legale.

Il paziente deve comunque essere informato circa la portata dell’atto sanitario al quale potrebbe essere sottoposto ed il medico è chiamato a tenere conto della sua volontà, in relazione alla capacità di comprensione mostrata. Il paziente privo di autonomia, sottoposto ad amministrazione di sostegno, per gli atti nei quali viene sostituito dall’amministratore, deve essere preventivamente informato. Qualora egli dissenta, l’amministratore di sostegno dovrà darne notizia al Giudice tutelare che sarà chiamato a decidere.

Il Giudice tutelare sarà interpellato dal medico anche qualora il tutore o l’amministratore di sostegno si oppongano all’atto medico. Qualora si versi in uno stato di necessità e dunque l’intervento del sanitario risulti necessario a tutela della vita del paziente, il medico dovrà intervenire, informando poi in un secondo momento il Giudice.

Il ruolo del Giudice tutelare

Il Giudice tutelare, presente all’interno di ciascun Tribunale, è chiamato a svolgere le funzioni in materia di tutela delle persone, in particolar modo dei soggetti più deboli come i minori e gli incapaci, con riguardo agli aspetti sia patrimoniali che non patrimoniali.

Sovrintende dunque alle attività nelle quali sono coinvolte le persone incapaci, o non del tutto capaci, di provvedere da sole ai propri interessi. Il Giudice tutelare ha un ruolo finalizzato alla tutela e alla garanzia di tali soggetti e può intervenire autonomamente, oppure su richiesta di parenti o di altri soggetti che intendono garantire una protezione al soggetto bisognoso.

   Nell’ambito delle sue attribuzioni principali il Giudice tutelare:

  • nomina il tutore e il curatore e vigila sul loro operato;
  • adotta i provvedimenti urgenti in favore del minore o dell’interdetto prima dell’assunzione delle funzioni del tutore o del protutore;
  • autorizza l’interruzione volontaria della gravidanza di minorenne, quando vi siano seri motivi che impediscano o sconsiglino la consultazione delle persone esercenti la potestà o la tutela, o queste, interpellate rifiutino il loro assenso o esprimano pareri tra loro difformi (art. 12, L. 22.5.1978, n. 194);
  • vigila per riconoscere se la causa dell’interdizione o dell’inabilitazione continui. Se ritiene che sia venuta meno, deve informarne il Pubblico Ministero;
  • convalida il provvedimento di trattamento sanitario obbligatorio adottato dal Sindaco.

Il procedimento che si instaura innanzi al Giudice Tutelare è caratterizzato da estrema semplicità e mancanza di formalità. Il giudice tutelare provvede con decreto e, nei casi urgenti, la richiesta di un provvedimento può essere fatta al giudice anche verbalmente.

Contro la decisione del giudice tutelare può essere proposto reclamo al Tribunale entro 10 giorni dalla comunicazione del decreto. Per i provvedimenti in materia di amministrazione di sostegno, il reclamo si propone alla Corte d’Appello.