21 Ottobre 2026 ![]()
di Riccardo Falcetta, Medicina del Lavoro ed Igiene industriale
Il medico legale non è un “medico che taglia solo cadaveri”, ma rappresenta la disciplina medica che collabora con la Giustizia e con lo Stato per tutelare i cittadini.
La frase ora riportata indica che la corretta applicazione delle norme di Legge avviene solo se i medici collaborano con il medico legale nella valutazione dei danni causati ai cittadini.
Nel rispetto della privacy si riporta e commenta quanto accade in una parrocchia di un capoluogo italiano.
PREMESSA LEGISLATIVA
La legge quadro 266/1991 sul volontariato sancisce:
“…la Repubblica italiana riconosce il valore sociale e la funzione dell’attività del volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà, pluralismo; ne promuove lo sviluppo salvaguardandone l’autonomia e ne favorisce l’apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale individuato da Stato, regioni…”.
Il decreto legislativo 81/2008 contiene una serie di norme in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
In particolare, l’articolo 3 recita espressamente che la legge “si applica a tutti i settori di attività, privati e pubblici, e a tutte le tipologie di rischio”.
Pertanto, tutte le associazioni sportive, le Aps, le associazioni culturali e no-profit sono soggette all’applicazione del D. Lgs 81/08, indipendentemente dalla loro grandezza e organizzazione interna.
Ciò comporta per tutti questi Enti la necessità di individuare i rischi collegati alle loro attività specifiche e ai luoghi in cui esse hanno luogo.
Gli spazi, i locali e gli ambienti nei quali si svolgono le attività delle associazioni, degli enti del terzo settore e delle società sportive dilettantistiche possono presentare dei rischi legati sia alle stesse attività che vi si svolgono, sia ai locali che quasi sempre ospitano un numero rilevante di soci, tesserati o visitatori.
Naturalmente i rischi possono essere di varia natura, non è detto che questi possano essere causati esclusivamente da eventi imprevedibili come il malore di un socio, l’infortunio di un lavoratore o di un volontario, un incendio.
I rischi possono avere origine anche dall’utilizzo delle attrezzature sportive, mettendosi così in relazione alla prevenzione della salute e della sicurezza oppure ancora possono mettersi in relazione a tutta quella serie di attività amministrative, di manutenzione e pulizia che solitamente si svolgono all’interno dei locali dell’associazione.
Quali sono, quindi, gli obblighi ai quali devono far fronte le associazioni in fatto di prevenzione della salute e di sicurezza sul lavoro?
Sicurezza sul lavoro: gli obblighi di associazioni e società sportive
Possiamo distinguere due differenti scenari:
- Personale dipendente regolarmente assunto con contratto di lavoro oppure personale interinale.
In questo caso, essendovi del personale subordinato all’interno dei locali dell’associazione o della società sportiva, si applica pienamente il Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ovvero il decreto legislativo 81/08. Il decreto andrà ad applicarsi in tutte le fattispecie in cui ci si trovi in presenza di un rapporto datore di lavoro/lavoratore. L’Ente dovrà quindi:
- Individuare il responsabile del servizio di prevenzione e protezione
- Procedere con l’elezione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
- Nomina del medico competente, ove previsto dalla normativa
- Individuare i soggetti preposti al primo soccorso e alla gestione delle emergenze
- Procedere con la valutazione dei rischi e alla redazione del Documento di valutazione dei Rischi (DVR)
- Mettere in sicurezza i luoghi di lavoro
- Procedere con la formazione e l’addestramento delle persone addette alle attività
- Volontari, lavoratori autonomi e sportivi che operano all’interno dell’associazione o della società sportiva a titolo gratuito o con il riconoscimento di un rimborso spese. Sono anch’essi lavoratori e, pertanto, soggetti alla normativa sulla salute e sicurezza.
Quando ricorre questa ipotesi, non c’è alcun obbligo per l’Ente né di redigere il Documento di Valutazione dei Rischi né di nominare il responsabile per la prevenzione e protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori.
In sostanza ci si attiene a quanto dettato dall’articolo 2 della legge 266 dell’11 agosto 1991 che afferma: “si ritiene che l’attività svolta dai soggetti che prestano la propria attività spontaneamente e a titolo gratuito o con rimborso delle spese, in favore delle Associazioni di promozione sociale o delle Associazioni sportive dilettantistiche, possa essere equiparata a quella di volontariato”.
Considerate, poi, le disposizioni dettate dall’art. 3, comma 12-bis, in favore dei volontari della L. n. 266/1991, volte a fornire anche a questi soggetti una tutela prevenzionistica di base (non prevista prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 81/2008) ed in ragione di motivi attinenti alla rilevanza sociale delle attività svolte dalle Associazioni di promozione sociale e delle Associazioni sportive dilettantistiche, all’assenza di fini di lucro, nonché alle limitate risorse a disposizione delle medesime, si ritiene opportuno estendere la disciplina del citato art. 3, comma 12-bis altresì ai soggetti che prestano la propria attività spontaneamente e a titolo gratuito oppure con mero rimborso delle spese, in favore delle medesime Associazioni di promozione sociale e delle Associazioni sportive o dilettantistiche.
Gli obblighi a cui sono soggetti i volontari e i collaboratori a titolo gratuito
I volontari e i collaboratori a titolo gratuito devono:
- Essere dotati di idonei dispositivi di protezione individuale
- utilizzare le attrezzature conformemente a quanto disposto dalle norme di legge.
Il legale rappresentante dell’Ente ha sempre l’obbligo di fornire loro le informazioni dettagliate sui rischi specifici degli ambienti nei quali i volontari prestano la loro attività e sulle misure di prevenzione e di emergenza che sono state adottate relativamente a specifiche attività.
Le responsabilità del legale rappresentante dell’Ente
Il legale rappresentante dell’associazione o della società sportiva dovrà mettere in atto tutte quelle misure che si rendono necessarie per prevenire o ridurre i rischi.
Il comma 2 dell’articolo 21 del D. Lgs 81/08 stabilisce che i volontari ed i lavoratori autonomi che svolgono attività nei locali dell’Ente hanno la facoltà di partecipare ai corsi di formazione inerenti i rischi relativi alle attività svolte. Sarà compito dell’Ente valutare quindi con attenzione i rischi e i pericoli cui possono andare incontro soci, volontari e frequentatori dei locali.
L’ente inoltre dovrà attuare, ove richiesta dalla Valutazione dei Rischi, la sorveglianza sanitaria e implementare le possibili misure di protezione e prevenzione che andranno comunicate durante i corsi di formazione.
In ogni caso, è responsabilità del legale rappresentante dell’Ente fare in modo che sia sempre garantita la sicurezza e la salute di tutte le persone all’interno dell’associazione o della società sportiva, indipendentemente dal fatto che siano dipendenti o semplici volontari.
Ad esempio, il presidente di una ASD sarà sempre responsabile della sicurezza all’interno dell’impianto sportivo nei confronti dei terzi, siano essi atleti, soci, tesserati o semplici spettatori
Quindi, anche ove non trovino applicazione le norme contenute nel D. Lgs 81/08, sarà precisa responsabilità dell’Ente attuare tutte le azioni necessarie per prevenire i rischi e i pericoli cui potrebbero andare incontro i frequentatori dei locali dell’Ente, a qualunque titolo.
Cosa devono fare le associazioni per adeguarsi?
Al di là degli obblighi espressamente previsti dal D. Lgs 81/08, gli Enti hanno l’obbligo di:
- Informare e formare i propri associati e partecipanti alle attività sugli eventuali rischi per la sicurezza e la salute che le suddette attività comportano
- Valutare attentamente i rischi per la sicurezza e la salute e fare in modo da prevenirli. Qualora non sia possibile azzerarli, attuare tutte le procedure in maniera tale di ridurli al minimo per quanto tecnicamente possibile.
- Vigilare sulle attività che hanno luogo all’interno dell’Ente facendo in modo che si svolgano sempre in regime di sicurezza
- Controllare che le attività svolte e i locali siano sempre conformi alle normative vigenti.
Nell’ipotesi in cui gli spazi e i locali vengano dati in concessione da un Ente Pubblico, le associazioni assolvono all’obbligo di garantire la sicurezza.
Esse si impegnano a rispettare le prescrizioni d’uso stabilite dall’Ente Pubblico proprietario, che ha preventivamente valutato i rischi e progettato le misure di prevenzione necessarie.
Usando la metafora aziendale, sono opportune alcune definizioni.
datore di lavoro: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.
lavoratore: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione.
È evidente che il fatto di dirigere una parrocchia implica la responsabilità del parroco: tale responsabilità, oltre che nella ideazione e gestione delle attività “lavorative”, è coinvolta anche in ordine alla salute ed alla sicurezza sia delle persone che collaborano attivamente con il parroco sia dei fruitori di tali attività (il popolo della Chiesa).
Un concetto importante sta nella individuazione del legale rappresentante dell’ente: questa persona riveste il ruolo che, in ambito di norma di salute e sicurezza, è incluso nella definizione del datore di lavoro.
A lui spettano le scelte e le decisioni organizzative che sono alla base di una buona gestione del rischio.
Bisogna avere chiaro che la propedeutica ad una corretta gestione del rischio sta in una buona analisi e in una attenta valutazione del rischio medesimo, inteso come probabilità che un certo pericolo provochi un danno ad un organismo vivente (volontario, collaboratore o parrocchiano che sia), oltre che nella unica strada documentabile per dare una priorità alla spesa dalle risorse poste a disposizione dalla Diocesi.
È altrettanto evidente che una gestione centralizzata aumenta non solo l’efficienza, ma anche l’efficacia e l’appropriatezza dell’azione preventiva e consente di affrontare le problematiche con criteri unici e condivisi, con riflessi anche sulle tariffe assicurative.
QUALI OBBLIGHI SPECIFICI RICADONO SUI LEGALI RAPPRESENTANTI DEGLI ENTI RELIGIOSI IN BASE AL D.LGS. 81/2008
In base al D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro), il legale rappresentante di un ente religioso (come il parroco o il superiore di un istituto religioso) viene giuridicamente equiparato al Datore di Lavoro.
La natura delle responsabilità e la complessità degli obblighi specifici dipendono direttamente dal tipo di personale impiegato all’interno delle strutture (chiese, uffici, oratori, canoniche). Si configurano principalmente tre scenari:
- in presenza di dipendenti o figure equiparate
Se l’ente religioso ha anche un solo lavoratore subordinato o retribuito (es. un sacrestano, una segretaria, un addetto alle pulizie, personale scolastico di scuole paritarie o catechisti contrattualizzati), il legale rappresentante è tenuto a rispettare tutti gli adempimenti ordinari previsti dal decreto per le aziende pubbliche e private:
- Valutazione dei Rischi: Redazione del DVR (Documento di Valutazione dei Rischi) per tracciare i pericoli specifici dei locali (inclusi campanili, tetti o cripte).
- Nomina delle Figure Chiave: Designazione dell’RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione). Il parroco può assumere questo ruolo in prima persona solo dopo aver frequentato un corso di formazione specifico.
- Nomina degli Addetti all’Emergenza: Designazione del personale incaricato per le misure di primo soccorso e prevenzione incendi.
- Formazione e Informazione: Obbligo di erogare ai lavoratori la formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza e di sottoporli a sorveglianza sanitaria tramite Medico Competente (ove previsto dal rischio).
- Fornitura di DPI: Consegna dei necessari Dispositivi di Protezione Individuale in base alle mansioni svolte.
- in presenza di soli volontari (senza dipendenti)
Le realtà ecclesiali e i contesti parrocchiali si reggono spesso sull’apporto di collaboratori a titolo gratuito (volontari per pulizie, catechismo, gestione eventi o manutenzioni minori). In questo caso:
- Tutela secondo l’Art. 21: Ai sensi dell’art. 3, comma 12-bis del D.Lgs. 81/2008, ai volontari si applicano le tutele previste dall’art. 21 (analoghe a quelle dei lavoratori autonomi).
- Obblighi del Parroco: Il legale rappresentante non deve redigere un DVR completo, ma ha il tassativo obbligo di informare dettagliatamente i volontari sui rischi specifici degli ambienti in cui operano e sulle misure di emergenza adottate. Deve inoltre garantire che le attrezzature messe a loro disposizione (es. scale, utensili) siano conformi alle norme di legge.
- in caso di affidamento di lavori a ditte esterne (appalti)
Quando la parrocchia commissiona lavori di ristrutturazione, restauro o manutenzione a ditte terze o artigiani (es. rifacimento del tetto o riparazione degli impianti):
- Ruolo di Committente: Il parroco assume la qualifica di Committente (Titolo IV del D.Lgs. 81/2008).
- Verifica dell’Idoneità: Deve verificare l’idoneità tecnico-professionale dell’impresa o dei lavoratori autonomi scelti.
- Gestione delle Interferenze: Se i lavori coesistono con le normali attività parrocchiali, ha l’obbligo di redigere il DUVRI (Documento Unico per la Valutazione dei Rischi da Interferenze) per evitare rischi incrociati tra i cantieri e i frequentatori della parrocchia.
Il principio del Codice Civile (Art. 2087)
Al di là degli obblighi formali del D.Lgs. 81/2008, la giurisprudenza ricorda costantemente che sul legale rappresentante grava una posizione di garanzia generale legata all’art. 2087 del Codice Civile. Questo significa che è comunque civilmente e penalmente responsabile della sicurezza delle strutture e deve fare tutto il possibile per prevenire infortuni a chiunque acceda ai locali dell’ente (fedeli, visitatori o collaboratori).
ESPERIENZA PERSONALE
Avendo fatto una consulenza irrituale in una Chiesa e parrocchia di Torino, ho rilevato e poi sottolineato con relazione scritta la sostanziale e ripetuta inosservanza della normativa vigente sulla sicurezza (D.Lgs 81/2008 e s.m.i.) all’interno delle strutture ecclesiastiche della Diocesi di Torino, con conseguente esposizione della Diocesi -e del Vescovo in particolare- ai rischi derivanti da potenziali eventi avversi, anche gravi, che si verificassero negli ambienti di competenza (chiese, parrocchie , oratori), coinvolgenti sia le strutture sia i numerosi frequentatori delle stesse.
Tali potenziali eventi avversi si configurano come reati di carattere penale che coinvolgono la responsabilità dei singoli parroci, ma coinvolgono, per concorso in reato ex art.81 cp, anche l’Autorità ecclesiastica in ruolo, rappresentata dal Vescovo.
È possibile, dato il tempo trascorso, che non si abbia memoria del grave infortunio avvenuto negli anni ottanta del secolo scorso presso l’oratorio della parrocchia della Santissima Annunziata (via Po 45 e via Sant’Ottavio 5), in cui fu compromessa gravemente la salute di un parrocchiano che effettuava, in qualità di volontario, ma senza protezioni inerenti la sicurezza, lavori in occasione di manutenzione edilizia presso i locali della parrocchia: lavorando su un ponteggio precario, un parrocchiano precipitò nel cortile della parrocchia Santa Annunziata riportando un politrauma che ridusse un 40nne padre di figli minori a soggetto paraplegico con doppia incontinenza, impotenza sessuale, grave danno psichico post traumatico per cui divenne disoccupato e i figli abbandonarono gli studi e la moglie passò da casalinga a operaia sostegno del nucleo familiare: la società assicuratrice La Cattolica versò un risarcimento milionario, il parroco fu sostituito da una comunità monastica coordinata da padre Jean Marie, monaco e presbitero, il cortile dell’oratorio “scomparve” per lavori di costruzione di box auto venduti a peso d’oro : nulla posso aggiungere in obbedienza alla normativa sulla privacy.
Tale episodio ha avuto importanti ripercussioni negative sulla Curia torinese.
Ma certamente si ricorda il catastrofico incendio della cappella juvarriana dell’11 aprile 1997 che ha messo in grave pericolo il sacro simbolo della Sindone, anch’esso imputabile a gravi carenze nella applicazione delle normative sulla sicurezza da parte della Autorità ecclesiastica. Gli organi di stampa registrarono il grande malessere dell’allora vescovo cardinale Saldarini.
La nuova riforma legislativa (D.Lgs 81/2008 e s.m.i.) ha definitivamente sancito, anche con numerose sentenze successive, che i danni alla salute derivanti da violazioni delle norme di sicurezza nei luoghi di culto sono responsabilità penale e civile del parroco, dei collaboratori delegati alla specifica funzione (sorveglianza sicurezza ambienti e persone) e, conseguentemente, anche della Curia.
Sentenza
A titolo esemplificativo ricordo la sentenza n.6408 dell’11 febbraio 2019 della Cassazione Penale sezione IV che decreta la piena responsabilità del parroco in caso di un infortunio lavorativo in ambito ecclesiale: si rimanda al Massimario per la lettura integrale della disposizione.
RIFLESSIONI MEDICO LEGALI
La disamina analitica dei casi citati nelle pagine precedenti dimostra in modo patente che tutti i medici sono coinvolti sia penalmente, sia civilmente, sia deontologicamente in quanto, per ruolo sociale e professionale, devono tutelare tutti i cittadini. L’Ordine dei medici, non a caso, si configura come “Ente sussidiario dello Stato”.
Opportuno e necessario ricordare ai Colleghi che omissioni e/o reticenze nel rilevare situazioni di pregiudizio per la salute, la sicurezza e l’incolumità di terzi in qualsiasi aspetto della vita civile si configurano come reati penali (omissione di referto, concorso in reato causato da altri) e, in quanto tali, possono innescare sanzioni disciplinari dell’Ordine dei Medici: avvertimento, censura e persino sospensione da un mese a due anni dell’esercizio professionale. A tale proposito, ed a scanso di equivoci, all’adagio classico “si nescis, abstine”, consiglio ai colleghi di ricorrere al più produttivo “si nescis, roga aliquem qui scit”, ovverochiedi all’esperto.
RIFLESSIONI MEDICO LEGALI OCCUPAZIONALI
In conclusione appare di tutta evidenza che la normativa impone concreta attenzione ai temi della salute e della sicurezza in ottica medico legale occupazionale anche in tutte le strutture ecclesiastiche che, in Italia, sono numerose e ramificate sul territorio, includendo attivamente associazioni di varia natura (sportive, culturali, oratoriali).
Il parroco viene inteso, da un punto di vista penale, civile ed assicurativo (concetto ribadito in numerose Sentenze di Cassazione) come datore di lavoro, con tutti gli obblighi che ne conseguono previsti dalla normativa e indicati nel D.Lgs 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.
Il parroco/datore di lavoro è responsabile “in eligendo” (cioè le figure che si occupano di specifiche incombenze devono essere in grado di svolgerle con competenza pratica e non possono essere individuate in persone che non ne abbiano i requisiti) e “in vigilando” (cioè il parroco/datore di lavoro deve vigilare sul loro operato in modo attivo e, una volta affidato un incarico, non può disinteressarsene).
Infine, è opportuno ricordare la responsabilità gerarchica che coinvolge le strutture ecclesiastiche: l’organizzazione centralizzata delle funzioni inerenti alla gestione della salute e della sicurezza nelle strutture ecclesiastiche in tutte le loro variegate articolazioni territoriali consente:
- una uniformità criteriologica nella valutazione dei rischi e nella conseguente redazione del Documento di Valutazione del Rischio (DVR),
- una omogeneità nelle modalità di gestione dei rischi,
- l’organizzazione più confacente della formazione sui rischi alle figure che la richiedono per legge,
- la nomina del Medico competente in medicina del lavoro ove necessaria con le evidenti ricadute economiche positive derivanti da una economia di scala.
Si evita, in questo modo, la confusione organizzativa derivante da una applicazione della norma troppo decentrata e basata sulla variabile sensibilità in capo a ciascun parroco.
Infatti, tale modalità organizzativa sfocia, normalmente, in una applicazione della normativa “a macchia di leopardo”, con conseguenti difficoltà, talora anche gravi, nella gestione di un eventuale contenzioso (penale, civile, assicurativo) derivante dai potenziali eventi avversi (infortuni, incendi, malori) che possono coinvolgere, causando danni, talora anche gravi, tutte le persone a vario titolo presenti all’interno delle strutture.
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Sull’autore
FALCETTA Dott. Riccardo, nato a Torino il 30.11.1959, Maturità classica al Liceo Salesiano “Valsalice” – Torino (1978); laurea in medicina e chirurgia (1986) presso l’Università degli Studi di Torino; iscritto all’OMCeO della provincia di Torino dal maggio 1986 (n° 13810); Specialista in Medicina del Lavoro ed Igiene Industriale (31.10.96);Medico Autorizzato (n° 1506) dal maggio 2006 (D.Lgs 230/1995 e s.m.i.); Dal 2000 al 2019: Coordinatore della Commissione “Salute e Sicurezza negli ambienti di lavoro e di vita” dell’OMCeO di Torino; Dal 2011 al 2020: Presidente del Collegio dei revisori dei conti dell’OMCeO di Torino; Dal 2021 al 2024: Consigliere dell’OMCeO di Torino; Dal novembre 2021 nell’ambito della Commissione salute e sicurezza ambienti di lavoro e di vita dell’OMCeO di Torino, responsabile del gruppo di lavoro su “La qualità della consulenza tecnica in materia di malattie professionali”; Dal 2021 nell’ambito della Commissione salute e sicurezza ambienti di lavoro e di vita dell’OMCeO di Torino referente del gruppo di lavoro su “Tumori Occupazionali a Bassa Frazione Eziologica”. Dal marzo 2021 componente dell’Osservatorio nazionale sulla sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie, istituito con D.M. 13 gennaio 2022 presso il Ministero della Salute in rappresentanza di COSMED; Organizzatore di numerosi convegni accreditati ECM in materia di medicina del lavoro e medicina legale occupazionale, Autore e coautore di libri in materia di medicina del lavoro e medicina legale occupazionale, Curatore degli atti di convegni: “Precarietà e salute: per un approccio multiprofessionale”; Guest editor: R. Falcetta Edizioni Minerva Medica; Minerva Medico Legale; Volume 134; n° 3 – settembre 2014; Atti del Seminario” “Modello epigenetico di interpretazione del rapporto genoma ambiente e approccio PNEI sulla salute: i risvolti medico legali”; solo versione digitale pubblicata sul portale di Torino Medica, Guest editor: R. Falcetta; Torino Villa Raby, Corso Francia 8, OMCeO di Torino (accreditato ECM). 15 giugno 2016; Docente di medicina del lavoro dal 1991 al 2021 presso la facoltà di medicina di Torino nei corsi per le professioni sanitarie: Ostetriche, Infermieri, infermieri pediatrici; Docente di medicina del lavoro dal 2005 al 2009 presso la facoltà di psicologia dell’Università di Torino – Laurea magistrale in psicologia del lavoro e delle organizzazioni; dal 2022 ad oggi docente e curatore presso la Scuola di medicina generale di Torino di sei seminari “La medicina legale occupazionale per il medico di medicina generale”.
Contatti: riccardofalcetta@tin.it
