11 Settembre 2026 ![]()
del Dottor Gianni Verde, segretario nazionale Confial Sanità, Coordinatore AFT Q. V. 2. ASL NA2 Nord
Ho verificato la disciplina nazionale vigente e il nuovo AIR Campania 2025, approvato con D.G.R. n. 733 dell’8 ottobre 2025, nonché i riferimenti disponibili per ASL Napoli 2 Nord. La questione è particolarmente importante perché il medico di medicina generale convenzionato non è un dipendente ASL: il diritto di sciopero è regolato dall’ACN e dall’apposito Accordo nazionale sullo sciopero, nel rispetto della legge sui servizi pubblici essenziali.
1. Il punto fondamentale: l’AFT non può “annullare” il diritto individuale di sciopero
L’AFT è una forma organizzativa monoprofessionale prevista dall’ACN. Il medico che aderisce legittimamente a uno sciopero rimane componente dell’AFT, ma durante il periodo di astensione non è tenuto a svolgere le attività convenzionali dalle quali si è legittimamente astenuto, salvo le prestazioni indispensabili previste dalla disciplina sullo sciopero.
Quindi:
AFT ≠ rapporto di lavoro subordinato.
Il coordinatore/referente AFT non può ordinare a un medico aderente allo sciopero di prestare ordinaria attività convenzionale, né può trasformare l’appartenenza all’AFT in un obbligo incompatibile con l’esercizio del diritto di sciopero.
L’ACN 2024 rinvia espressamente, all’art. 18, all’Allegato 4 – Accordo nazionale per la regolamentazione del diritto di sciopero nell’area della medicina generale.
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2. Ma attenzione: sciopero del MMG NON significa “sparire”
Questa è la parte più importante.
L’Accordo nazionale individua il ruolo unico di assistenza primaria come servizio pubblico essenziale.
Per il medico a ciclo di scelta, anche durante lo sciopero devono essere garantite alcune prestazioni indispensabili, in particolare:
* visite domiciliari, in relazione alle condizioni cliniche e all’impossibilità del paziente di spostarsi;
* ADI;
* ADP a malati terminali;
* ulteriori prestazioni eventualmente individuate dagli accordi regionali.
E c’è una disposizione molto significativa:
le prestazioni minime indispensabili del medico a ciclo di scelta sono erogate da ciascun medico con riferimento ai propri assistiti.
Quindi, per esempio, non è corretto dire che durante lo sciopero l’AFT deve farsi carico indistintamente di tutti i pazienti del medico scioperante.
La responsabilità delle prestazioni indispensabili del ciclo di scelta resta collegata al medico e ai suoi assistiti, secondo le modalità previste dall’Accordo.
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3. Il ruolo del coordinatore AFT
Qui bisogna distinguere nettamente due piani.
Il coordinatore può:
* organizzare il funzionamento ordinario dell’AFT;
* verificare la partecipazione alle attività previste dall’AFT;
* coordinare i percorsi assistenziali;
* mantenere il raccordo con Distretto e Azienda;
* garantire l’integrazione tra i medici dell’AFT;
* gestire le necessità organizzative dell’AFT.
Il nuovo AIR Campania 2025 si muove proprio in questa direzione: attribuisce agli AIR la programmazione delle forme organizzative monoprofessionali AFT e delle modalità di partecipazione dei medici alle forme organizzative multiprofessionali.
Ma il coordinatore NON può:
* impedire ad un medico di scioperare;
* obbligarlo a fare attività ordinaria durante lo sciopero;
* considerare automaticamente l’assenza per sciopero come una normale “assenza AFT”;
* imporre al medico scioperante di recuperare attività ordinaria persa per effetto dello sciopero;
* trasformare l’AFT in un meccanismo di sostituzione obbligatoria generalizzata dei medici scioperanti.
Questo sarebbe un punto molto delicato.
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4. E qui arriviamo al caso concreto: ASL Napoli 2 Nord
Per la ASL Napoli 2 Nord c’è un ulteriore elemento interessante: l’Azienda ha sviluppato una piattaforma integrata con le AFT per la rendicontazione delle attività ai fini dell’AIR vigente.
Questo significa che l’attività AFT è ormai strutturata anche sotto il profilo della rendicontazione.
Ma proprio per questo bisogna evitare una sovrapposizione concettuale:
rendicontazione AFT ≠ rilevazione dello sciopero.
Se un medico non svolge un’attività AFT perché è legittimamente in sciopero, non si può automaticamente qualificare quel fatto come:
* mancata partecipazione ingiustificata;
* inadempimento AFT;
* assenza ingiustificata;
* mancato raggiungimento dell’obiettivo individuale,
senza prima verificare che cosa prevedano esattamente AIR, regolamento AFT aziendale e specifico programma di attività.
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5. Un medico AFT può scioperare anche se quel giorno era prevista un’attività AFT?
In linea generale sì, se l’attività rientra nell’attività convenzionale oggetto dell’astensione.
La domanda corretta diventa però:
“Che tipo di attività era?”
Per esempio:
A. Riunione ordinaria AFT
Se coincide con una giornata/periodo di sciopero e il medico ha aderito legittimamente:

non può essere semplicemente obbligato a partecipare come se non fosse in sciopero.
B. Attività assistenziale ordinaria
Vale lo stesso principio.
C. Prestazione indispensabile
Qui cambia tutto.
Se l’attività rientra nelle prestazioni indispensabili previste dall’Accordo sullo sciopero, l’astensione non può compromettere quella prestazione.
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6. La comunicazione dello sciopero
Questo è un obbligo molto importante.
L’ACN stabilisce che, per conciliare il diritto individuale di sciopero con la particolare organizzazione dei MMG convenzionati, il medico deve comunicare per iscritto all’Azienda la propria adesione allo sciopero entro le 24 ore precedenti, secondo le modalità concordate a livello regionale.
Per i medici iscritti all’organizzazione sindacale che ha proclamato o aderito allo sciopero, entro lo stesso termine viene comunicata l’eventuale non adesione.
Questa comunicazione è fondamentale.
Quindi, operativamente:
Sindacato proclama sciopero → Azienda/Regione ricevono la proclamazione → medico comunica adesione secondo la procedura prevista → il medico si astiene → garantisce le prestazioni indispensabili.
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7. E se l’Azienda individua il medico come “contingente”?
Questo è un altro punto fondamentale.
L’Accordo nazionale prevede che, per alcune attività, vengano individuati contingenti di medici necessari a garantire le prestazioni indispensabili.
L’Azienda comunica i nominativi dei medici individuati cinque giorni prima dello sciopero.
Il medico individuato può comunque manifestare la volontà di aderire allo sciopero entro 24 ore dalla comunicazione, chiedendo la sostituzione, se possibile.
Per l’attività oraria e per l’emergenza territoriale la disciplina è ancora più stringente: deve essere mantenuto in servizio il personale normalmente impiegato nel turno, quindi il contingente è pieno.
Per il medico di assistenza primaria a ciclo di scelta, invece, la disciplina è diversa: le prestazioni indispensabili sono riferite ai propri assistiti.
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8. Cosa succede economicamente?
L’adesione allo sciopero comporta la trattenuta del trattamento economico relativo all’intero periodo di astensione dall’attività convenzionale.
L’Azienda deve effettuare la trattenuta entro i 90 giorni successivi allo sciopero.
È quindi un vero sciopero contrattuale, non una semplice assenza.
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9. Il punto delicato per l’AFT: la sostituzione
A mio avviso, per ASL Napoli 2 Nord, questo è il punto che merita maggiore attenzione.
Bisogna distinguere:

NON è corretto
“Il dott. Rossi è in sciopero → gli altri medici dell’AFT devono obbligatoriamente fare il suo ambulatorio.”

NON è corretto
“Il dott. Rossi è in sciopero → il coordinatore deve distribuire automaticamente i suoi pazienti agli altri medici.”

NON è corretto
“Il dott. Rossi non partecipa alla riunione AFT perché sciopera → è assente ingiustificato.”
È invece corretto
“Il medico aderisce allo sciopero secondo le procedure previste → si astiene dalle attività oggetto dello sciopero → restano garantite le prestazioni indispensabili previste dall’Accordo nazionale e dagli eventuali accordi regionali.”
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10. L’AIR Campania 2025 rafforza l’importanza dell’AFT
Il nuovo AIR Campania è stato approvato con D.G.R. 733/2025 e notificato anche alle Aziende sanitarie. La deliberazione richiama espressamente l’ACN 2024 e attribuisce all’AIR la funzione di definire programmazione e modalità operative delle AFT.
Questo è importante perché l’AIR può dettagliare l’organizzazione regionale, ma non può cancellare il diritto di sciopero né derogare illegittimamente alle garanzie previste dalla legge 146/1990 e dall’Accordo nazionale sullo sciopero.
